16/11/2018 21:25 |
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Ecco cosa si legge nel Codice di Procedura Penale, articolo 200, comma 1 (grassetto mio):
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [331, 334]:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai (1);
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale
Con sommo dispiacere dei fuoriusciti dissidenti, i testimoni di Geova (come dimostrato dalla sentenza di Milano) rientrano nella prima categoria, e dunque: 'sì, gli anziani di congregazione possono avvalersi del segreto confessionale'. |
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