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Otto articoli per evitare nuovi casi Eluana

Ultimo Aggiornamento: 14/07/2011 12:47
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14/07/2011 12:46

La Dichiarazione anticipata di trattamento non permette di sospendere alimentazione e idratazione artificiali

MILANO - Dopo un iter di oltre due anni, la Camera ha approvato il disegno di legge sul testamento biologico, che ha avuto il primo via libera del Senato il 26 marzo 2009. Tra le modifiche principali rispetto al provvedimento uscito da Palazzo Madama, dove adesso il testo dovrà tornare in terza lettura, quella che prevede la sospensione solo in casi eccezionali e solo per i malati terminali di nutrizione e idratazione artificiale, limiti più stretti sul momento in cui si attiva la dichiarazione anticipata di trattamento, nella quale, tra l'altro, si potranno indicare «orientamenti» e non più volontà rispetto ai soli trattamenti che si desidera attivare e non anche che si vogliono rifiutare. Chi vorrà indicare quali trattamenti sanitari evitare qualora perda la capacità di intendere e di volere - dunque - può lasciare per iscritto una Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat) che si applicherà, però, solo in caso di stato vegetativo accertato e non permette, comunque, di sospendere alimentazione e idratazione artificiali. È stato confermato, così, il no all'eutanasia e il carattere non vincolante delle Dat. Scompare invece il collegio di medici chiamato a intervenire, in forma sempre non vincolante, in caso di controversia tra fiduciario e medico curante.

Ecco in sintesi il contenuto del testo che prende il nome di 'Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento, 8 articoli, e non più 9, perchè è stato soppresso l'intero articolo 8, che prevedeva il via libera del giudice tutelare in caso di divergenza tra familiari (in assenza del fiduciario) e medico curante: -

NUTRIZIONE: L'alimentazione e l'idratazione artificiali non faranno parte delle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), ma potranno essere sospese in casi eccezionali, quando il paziente «in stato terminale» non è più in grado di assimilarle e quando «le medesime risultino non più efficaci»

PLATEA - La legge non è rivolta solo ai pazienti in stato vegetativo, ma anche appunto ai malati terminali. La Dat però assumerà valore solo nel momento in cui ci sarà «accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale»

SOLO DAT - Sarà valida solo la Dat espressa nelle forme previste dalla legge (con un registro telematico nazionale con un unico archivio, di cui sarà titolare il ministero della Salute). Escluse altre dichiarazioni che non potranno essere utilizzate per ricostruire le volontà della persona. Nelle Dat si potranno indicare solo i trattamenti che si desidera attivare (fatti salvi quelli sproporzionati o sperimentali cui ancora si può dire no)

LEA - Ai pazienti in stato vegetativo sarà garantita «l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare» prevedendola tra i livelli essenziali di assistenza

FIDUCIARIO - In assenza della nomina di un fiduciario, la Dat prevede che i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari (a partire dai genitori, ndr) indicati dal Codice Civile

MEDICO - Le volontà espresse dal paziente nelle Dat rimangono non vincolanti per il medico curante.

www.corriere.it/cronache/11_luglio_12/biotestamento-articoli-casi-eluana_11da7046-acba-11e0-96a7-7cc3952b9d...



Per contatti: roberto.carson@tiscali.it
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Condirerazioni ricevute vie e-mail da un nostro corrispondente:

Per impedire altri casi come quello di Luana Englaro la Camera ha praticamente stravolto le nostre direttive anticipate approvando un nuovo disegno di legge camuffato da "Testamento Biologico".
Se venisse approvato anche in Senato annullerebbe di fatto i principali benefici di cui godiamo ora in tema di trasfusioni di sangue.
Tutto questo cambiando la parola "volonta " con "trattamento".
In questo modo tu non esprimi delle volonta vincolanti se ti dovessi trovare non piu in grado di intendere o volere, ma esprimi degli orientamenti ovvero dei consigli per il medico.

IN SINTESI :

Le Dichiarazioni Anticipate di Volonta si chiameranno "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" ovvero DAT.
La DAT non contiene delle volonta ma degli "orientamenti" per il medico.
La DAT non e vincolante per il medico curante.
La DAT contiene solo i trattamenti che vuoi e non il contrario.
(Questa poi e il massimo: se voglio tutti i trattamenti e non il sangue, devo fare la lista di tutti i trattamenti, ovvero depositare l'intera bilioteca medica meno le pagine che hanno a che fare col sangue?)
L' unica DAT valida e quella depositata nel registro telematico nazionale da realizzare a cura dell' USL.
(Quella che ci portiamo dietro non vale! E intanto che succede? E se nel giorno che mi ricoverano internet non dovesse funzionare? E se fossi straniero?)
Se non si indica un fiduciario, il suo ruolo lo fanno i familiari.
Per giunta se il fiduciario fa controversia col medico curante non puo piu appellarsi ad un collegio di medici.

E ciliegina sulla torta: la DAT si applica solo se sei malato terminale oppure con «accertata assenza di attivita cerebrale integrativa cortico-sottocorticale» in parole povere se sei in stato vegetativo con attivita celebrale piatta.
Questo vuol dire che se subisco un incidente e arrivo all'ospedale con amnesia, agonizzante, svenuto o in coma (il coma ha una o piu forme di attivita celebrale integrativa cortico-sottocorticale), la mia DAT non ha alcun valore!



Per contatti: roberto.carson@tiscali.it
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