00 28/01/2010 00:32
Re:
barnabino, 28/01/2010 0.11:

Per tornare a bomba, la legislazione prevedeva dunque la condanna a morte, almeno in linea teorica, per la pratica dell'omosessalità? Laddove non era eseguita, per ragioni contingenti, da quale pena era sostituita? E' questo che non è chiaro da quello che scrivi.

Shalom




Ho cercato di risponderti per quello che ho studiato. La pena prevista per i rapporti sessuali illeciti tra uomini dovrebbe essere il rogo (non la lapidazione, per quanto ricordo), non ne e` prevista una alternativa. Al fine di evitare il ricorso alla pena di morte si rendeva estremamente arduo l`accertabilita` del reato in sede processuale e non abbiamo alcuna testimonianza ne biblica, ne talmudica di processi simili ed esecuzione della relativa sentenza, dato che i saggi erano convinti che Israele non conoscesse tali illeciti sessuali. Avro` cmq un mese di tempo per approfondire il tema presso le biblioteche presenti a Gersualemme. Ho promesso di non disertare questo forum neppure in trasferta!
[Modificato da Topsy 28/01/2010 00:38]