Il codice di procedura penale dice che (artt. 444 e 445) concede all’imputato, laddove la pena per il reato non superi i due anni, di chiedere al giudice l’applicazione di una pena sostitutiva o pecuniaria, sempre che il pubblico ministero si dichiari favorevole. In questo modo i tempi processuali si abbreviano nettamente. Il patteggiamento può essere subordinato alla sospensione condizionale della pena. In base a questo istituto viene stabilito che al reo, la cui condanna non supera gli anni di detenzione previsti dall’art.163, viene sospesa l’esecuzione della stessa per cinque anni. Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha compiuto un altro reato,
si estingue la pena e, quindi, non ha luogo l’esecuzione della stessa neppure per quel che concerne le pene accessorie.
Se il giudice concede tutto ciò “
il reato è estinto", ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni.
Il caso che proponi mi sembra strano.
Mi ricordo di una persona con carichi pendenti che aveva partecipato ad un concorso. Era stato escluso. Fece ricorso al TAR, vinse e fu ammesso.
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